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Comitato

Presidente:

Stefano Decristophoris

Segretario/cassiere: 

Fiorenzo Daldini

Statuto sociale

Capo 1: Disposizioni generali
 
Art. 1

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Ragione sociale

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Sede

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Durata

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Neutralità

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1.1. Sotto il nome „società tiro arco calanca“ (STAC) si é costituita la società che è retta dal presente statuto e dagli art 60 e segg. del codice Civile Svizzero (CCS).

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1.2. La sede è a Selma.

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1.3. La durata è illimitata.

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1.4. L’Associazione mantiene la più assoluta neutralità sia dal punto di vista politico che confessionale.

 
Art. 2

 

Affigliazione

 

La STAC ha la personalità giuridica.

 
Art. 3

 

Scopo

 

STAC non ha carattere lucrativo o commerciale. Essa si prefigge di stimolare la camerateria e il sentimento di fratellanza fra i suoi componenti,di promuovere lo sport nell’interesse della comunità e della salute pubblica e di agevolare l’esercizio di ogni attività inerente allo sport in generale, e soprattutto promuovere e diffondere il tiro con l’arco in tutte le sue forme.

 
Art. 4

 

Responsabilità

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Periodo                 

 

4.1. I soci e gli organi della STAC sono esonerati da qualsiasi responsabilità personale. Degli impegni dell’associazione risponde unicamente il suo patrimonio sociale.

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4.2. L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina 31 dicembre dell’anno seguente amministrato

 
Capo 2 : Soci
 
Art. 5

 

Soci                 

 

La STAC è formata dai:

  • soci

 
Art. 6

 

Soci

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Ditritti e doveri

 

6.1 Chiunque versa un contributo è considerato socio.

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6.2. Tutti i soci della STAC sono tenuti a seguire e a rispettare le direttive ed i regolamenti emanati del Comitato e dagli organi competenti della società. Essi sono parimenti tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal presente statuto.

 
Art. 7

 

Ammissioni

 

7.1. Saranno ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone che desiderano fare il tiro con l’arco, deciderà il comitato.

 
Art. 8

 

Esclusione

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Ricorsi

 

8.1. Se un socio dovesse mancare gravemente ai suoi obblighi o con il suo comportamento minacciare la buona riuscita o la reputazione dell’Associazione, il Comitato potrà escluderlo dalla stessa.

​

8.2. Un socio che credesse danneggiato ingiustamente da una decisione del Comitato, potrà appellarsi mediante comunicazione scritta all’assemblea, al più tardi entro 10 giorni dallo svolgimento della stessa.

 
Art. 9

 

Organi 

 

Gli organi della STAC sono:

a) L’assemblea generale dei soci;

b) Il comitato direttivo;

c) I revisori dei conti.

 
Art. 10

 

Assemblea generale ordinaria

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Convocazione

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Proposte

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Compiti

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Validità

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Assemblea generale straordinaria

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10.1 L’assemblea generale ordinaria è costituita dai:

a) soci attivi

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto, riservato il caso dell’art. 11.1 del presente statuto.

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10.2 L’assemblea generale é l’organo supremo dell’Associazione. Essa si riunisce ordinariamente una volta all’anno, di regola al termine della stagione sportiva, al più tardi 30 settembre.

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10.3 L’assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato. La convocazione deve essere fatta, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta indicante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.

​

10.4 Le proposte dei soci devono essere sottoposte per iscritto al Comitato. L’assemblea generale può decidere solo sulle proposte all’ordine del giorno.

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10.5 Le competenze dell’Assemblea generale sono:

a) L’approvazione e la modifica dello statuto;

b) L’approvazione del verbale dell’ultima assemblea;

c) L’approvazione della relazione del Comitato;

d) L’approvazione della relazione finanziaria e del rapporto dei revisori;

e) La nomina del comitato e dei revisori;

f) La decisione sui ricorsi presentati;

g) La decisione su tutte le altre trattande all’ordine del giorno.

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10.6 L’assemblea dei soci è abilitata a deliberare, qualsiasi numero dei soci sia presente.

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10.7 L’assemblea generale straordinaria è convocata:

a) quando il Comitato lo ritiene opportuno;

b) Quando è richiesta da almeno un terzo dei soci

c) Su richiesta dei revisori dei conti.

​

10.8 L’assemblea straordinaria deve essere convocata entro le tre settimane che seguono la richiesta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno fissato dal Comitato;

 
Art. 11

 

Diritto di voto

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Decisioni

 

11.1 L’Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

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11.2 Le elezioni e votazioni si svolgono per alzata di mano. Tuttavia, su richiesta della maggioranza dei presenti, si dovrà decidere a scrutinio segreto.

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11.3 Per quanto concerne le modifiche statutarie, come pure per lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività sono applicabili le disposizioni degli art.19 e 21 del presente statuto.

 
Art. 12

 

Comitato

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Elezione

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Rielezioni

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Compiti

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Presidente

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Vicepresidente

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Segretario

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Cassiere

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Membri

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Sedute

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Votazioni

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Spese

 

12.1 STAC è gestita da un Comitato direttivo composto da 3 a 9 membri.Esso sceglie al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un cassiere.

 

12.2 Il comitato è nominato dall’Assemblea generale e rimane in carica un anno, al termine del quale risulta dimissionario.

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12.3 I membri del Comitato sono sempre rieleggibili. Coloro che non desiderano essere rieletti, devono inoltrare le dimissioni al Comitato un 1 mese prima della data fissata per l’Assemblea generale.

 

12.4 Il comitato ha pieni poteri per la conduzione amministrativa finanziaria e sportiva dell’Associazione. Le competenze del Comitato sono:

a) la rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi verso i quali la STAC è così vincolata della firma collettiva a due (presidente-segretario oppure vice presidente- segretario);

b) la scelta dello staff tecnico (allenatori e simili) e di tutte le persone che fanno al caso; alle quali affidare incarichi ai fini della buona conduzione dell’associazione;

c) la gestione del patrimonio sociali;

d) la preparazione del programma di attività;

e) tutte le decisioni relativa alla vita dell’Associazione che non siano espressamente riservate all’assemblea dei soci;

f) La presentazione della relazione annuale all’Assemblea generale;

g) La presentazione dei conti annuali e del bilancio all’Assemblea generale;

h) La sorveglianza del rispetto degli statuti e regolamenti.

 

12.5 Il presidente rappresenta l’Associazione, convoca e dirige le Assemblee sociali e le sedute del Comitato. Esso veglia sul buon andamento delle diverse attività e prende le decisioni urgenti.

 

12.6 Il vicepresidente coadiuva il presidente nel disimpegno delle mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

 

12.7 Il segretario redige il verbale delle Assemblee e delle sedute del Comitato, sbriga la corrispondenza amministrativa, tiene a giorno l’elenco dei soci e redige il rapporto di gestione.

 

12.8 Il cassiere si occupa della gestione contabile della associazione

 

12.9 I membri del Comitato sono a disposizione per tutti gli altriincarichi e mansioni di competenza dello stesso.

 

12.10 Il comitato si riunisce a secondo la necessita, ma almeno 1 volta per semestre.

 

12.11 Il Comitato prende le sue decisioni, dopo l’esame collegiale di ogni questione, a maggioranza e alla presenza della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità decide il voto del presidente (o del vicepresidente in sua assenza).

 

12.12  Il Comitato è autorizzato a fare le spese che sono necessarie per l’amministrazione dell’Associazione e per assicurare l’attività sportiva.

 
Art. 13

 

Revisori dei conti

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Rielezione

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Attribuzioni

 

13.1  L’assemblea generale nomina ogni anno 2 revisori dei conti.

 

13.2  I due revisori sono sempre rieleggibili.

 

13.3 La loro attività consiste nel verificare la contabilità dell’Associazione e nel licenziare un rapporto all’Assemblea Generale sulla situazione finanziaria e sui conti presentati dal Comitato.

                       

13.4 I revisori dei conti saranno convocati dal cassiere almeno10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea generale ordinaria.

 

13.5 Essi possono esigere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria qualora la situazione finanziaria lo richiedesse.

 
Capo 4 : Organizzazione dell'attività
 
Art. 14

 

Attività

 

14.1 La STAC partecipa al campionato e ai relativi tornei che ritiene opportune.

 

14.2 Essa potrà inoltre organizzare o partecipare a manifestazioni sportive o ricreative di vario genere.

 
Capo 5 : Finanze
 
Art. 15

 

Patrimonio sociale

 

Il patrimonio sociale si fonda:

a) sulle quote annue dei soci o tasse varie;

b) sui contributi di varia natura e sulle donazioni;

c) sugli utili derivati da varie manifestazioni

d) sul materiale di diversa natura posseduto dall’associazione;

e) sui beni immobili e sulle infrastrutture di sua proprietà.

 
Art. 16

 

Quote sociale

 

16.1 La quota sociale annua è fissata dall’assemblea.

 
Capo 6 : Revisione degli Statuti
 
Art. 17

 

Revisione degli Statuti

 

17.1 Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea generale dei soci.

 

17.2 Tutte le proposte di modifica dello statuto devono figurare sull’ordine del giorno nella relativa convocazione assembleare.

 

17.3 Ogni modifica potrà essere accettata solo con la maggioranza del 2/3 dei soci presenti.

 
Art. 18

 

Regolamenti

 

18.1 Il comitato è autorizzato ad emanare regolamenti, da approvare dall’assemblea che devono essere rispettati al pari dello statuto.

 

18.2 Tutte le decisioni e le sanzioni prese dal Comitato dovranno concordare con le disposizioni del presente statuto.

 
Art. 19

 

Scioglimento, fusione

 

19.1 Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività del STAC potranno essere pronunciati dall’Assemblea generale straordinaria (rispettate le disposizioni degli art 77 e 78 CCS), convocata appositamente e con una sola trattanda all’ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata con avviso ai singoli soci.

 

19.2 Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività dovranno essere decisi a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

 

19.3 In caso di scioglimento, il patrimonio sociale verrà devoluto in beneficienza su decisione assembleare.

 

19.4 Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività dovranno essere immediatamente comunicati agli organi Cantonali e federali competenti.

 
Capo 9 : Disposizioni finali
 
Art. 20

 

Entrata in vigore

 

Il presente statuto entra in vigore con la sua accettazione da parte dell’assemblea generale dei soci

 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei Soci del 20 febbraio 2012.

 

 

Per il Comitato STAC

  

           Il presidente                                                        Il segretario/cassiere

 

  Stefano Decristophoris                                       Fiorenzo Daldini

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